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Lo Statuto  |
La nostra associazione prosegue finalità di carattere sociale
e di solidarietà civile. La nostra è un'attività di volontariato
che si svolge nei settori dell'assistenza sanitaria, della medicina
in generale, gastroenterologia e dell'endoscopia. AIMAD è al
servizio delle strutture pubbliche per sostenerle nelle campagne
di sceening e si pone l'obiettivo di creare strumenti informativi
per promuovere la prevenzione primaria e secondaria. |
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STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Titolo I
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 - E’ costituita, ai sensi della legge 11 Agosto 1991 n. 266, con sede in Bologna via Castiglione 32 l’Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE” in sigla A.I.M.A.D.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Potranno essere istituite, in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant’altro occorra per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.
La durata dell’Associazione è illimitata.
I contenuti e la struttura dell’Associazione si ispirano a principi democratici.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 2 – L’Associazione persegue finalità di carattere sociale e di solidarietà civile. Premesso che le malattie dell’apparato digerente sono al secondo posto delle patologie dopo quelle cardiovascolari, che i tumori dell’apparato digerente (compresi il fegato, le vie biliari e il pancreas) sono al primo posto nella patologia neoplastica, e che le patologie urgenti a carico dell’apparato digerente sono al secondo posto dopo quelle cardiovascolari, essa si propone di porre al centro di ogni suo interesse e attenzione la persona e le patologie di cui sopra, e di svolgere attività di volontariato nel settore dell’assistenza sanitaria, della medicina in generale e della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva in particolare.
Art. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione si impegnerà con i suoi mezzi e le sue forze a:
a) divulgare le conoscenze basilari e fondamentali nel campo gastroenterologico tramite la progettazione e redazione di opuscoli e/o schede informative, videotapes e filmati educativi, al fine di creare una coscienza sulla necessità di una adeguata ed appropriata opera di prevenzione primaria e secondaria in particolare in campo oncologico;
b) organizzare cicli di conferenze rivolte alla popolazione tramite i comuni e i quartieri, nonchè sostenere e favorire la preparazione e l’aggiornamento per il personale medico, infermieristico e amministrativo impegnato nell’attività istituzionale,
c) organizzare e formare associati volontari affinché, con la collaborazione e sotto la guida del personale sanitario delle strutture pubbliche di Gastroenterologia e dei Medici di Medicina Generale (medici di famiglia), apportino un contributo alla lotta contro i tumori dell’apparato digerente, e alla prevenzione, diagnosi e terapia delle epatopatie HCV e HBV correlate, secondo i programmi approvati;
d) fungere da punto di riferimento e di incontro tra le figure professionali interessate al campo della gastroenterologia, onde favorire l’ottimizzazione, da un punto di vista tecnico-professionale, dei rapporti in campo medico sanitario;
e) intrattenere rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati e concorrere alla formulazione di progetti in campo medico-sanitario, ovvero provvedere alla loro diretta formulazione;
f) incentivare ed intraprendere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca nel settore gastroenterologico e nei settori collegati, secondo specifici progetti;
g) procurarsi i mezzi e gli strumenti occorrenti per il perseguimento dei suoi fini agendo da sola e/o con intese, convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.
TITOLO III
ASSOCIATI
Art. 4 – Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli, e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo su presentazione di almeno due associati.
Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:
(a) associati fondatori;
(b) associati benemeriti;
(c) associati ordinari.
Gli associati fondatori sono quelli che hanno fondato l’Associazione.
Gli associati benemeriti sono quelli che per i loro meriti conferiscono lustro all’associazione e pertanto sono designati tali in virtù di delibera del Consiglio Direttivo.
Gli associati ordinari sono quelli che non rientrano nelle categorie summenzionate.
Il numero degli associati è illimitato.
Art. 5 – Chi intende essere ammesso come associato ordinario deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi a svolgere attività di volontariato negli ambiti definiti dal presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Art. 6 – Tutte le categorie di associati sono obbligate a versare la quota associativa stabilita per l’anno solare in corso in funzione dei programmi di attività, indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione ad associato.
Tale quota è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed è ratificata dall’Assemblea degli Associati.
Le quote associative non sono trasmissibili né rimborsabili.
Gli associati possono partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione (con possibilità di ottenere copie), partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative nei limiti previsti dal presente Statuto.
Le attività svolte dagli associati sono del tutto gratuite, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, debitamente documentate. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.
TITOLO IV
RECESSO ED ESCLUSIONE
Art. 7 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.
Art. 8 - RECESSO – Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha decorrenza immediata, fermo restando l’obbligo di pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
ESCLUSIONE – E’ deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale: la decadenza avviene trascorsi sei mesi dal mancato versamento di detta quota ;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.
Art. 9 – La delibera in materia di esclusione deve essere comunicata all’associato destinatario per iscritto entro 30 giorni, e può essere impugnata dallo stesso con ricorso al Presidente.
Il Presidente deve sottoporre il provvedimento di esclusione all’Assemblea nel termine di 30 giorni affinché essa si esprima sullo stesso. La delibera assembleare è vincolante, ed è comunicata all’associato per iscritto immediatamente e annotata nel libro degli associati.
Gli associati receduti ed esclusi non possono vantare alcun diritto o pretesa sui beni dell’Associazione o comunque sui contributi versati, mentre conservano l’obbligo di corrispondere la quota associativa per l’anno in corso.
TITOLO V
FONDO COMUNE
Art. 10 – Il fondo comune è costituito dalle quote associative, da altri eventuali contributi e liberalità e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali consentite dalla legge.
L’Associazione può altresì ricevere eredità, previa delibera di accettazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni mobili ed immobili acquistati.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione, né all’atto dello scioglimento della stessa.
TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 11 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VII
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 13 – L’Assemblea degli Associati è l’organo d’indirizzo dell’Associazione, e si compone di tutti gli associati.
L’ assemblea è ordinaria e straordinaria.
La sua convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione.
La seconda convocazione deve avvenire non prima del giorno successivo alla prima.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
Art. 14 – L’Assemblea Ordinaria:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) ratifica l’entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
c) approva gli eventuali regolamenti;
d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
Art. 15 – In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le delibere delle assemblee sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti.
Art. 16 – L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
In prima convocazione è regolarmente costituita l’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati ed approva con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere vengono assunte con la maggioranza dei votanti.
Art. 17 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da una persona designata dall’ Assemblea stessa. La funzione di segretario dell’Assemblea è svolta dal segretario del Consiglio Direttivo se nominato e se presente o, in sua mancanza, dalla persona designata dal presidente dell’Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea. La nomina del Presidente e dei consiglieri è nell’Atto Costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni sino a revoca o dimissioni.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio elegge il Vice Presidente e può eleggere nel suo seno un segretario ed un tesoriere.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, debitamente documentate.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi ai consiglieri non meno di otto giorni prima dell’adunanza, o tre giorni in caso di urgenza.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Esse possono svolgersi anche con i consiglieri dislocati in più luoghi, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.
Le deliberazioni sono prese se approvate dalla maggioranza dei votanti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta al Consiglio:
a) curare la messa in atto delle strategie assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) deliberare sugli atti, contratti, intese, convenzioni e accordi inerenti all’attività sociale;
e) stabilire la quota associativa annuale sottoponendola alla ratifica dell’Assemblea degli Associati;
f) deliberare circa l’ammissione o l’esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie al fine di una corretta amministrazione dell’Associazione.
Art. 19 – Nel caso di decesso, permanente impedimento o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a sostituirlo nominando il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto, salvo il potere di gestione ordinaria dell’Associazione fino alla nomina di un nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea.
PRESIDENTE
Art. 20 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, e i poteri inerenti alla gestione della stessa. Egli stipula gli atti, contratti e convenzioni inerenti all’attività sociale. Gli possono inoltre essere delegati i poteri che il Consiglio Direttivo ritenga delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.
La prima nomina a Presidente è indicata nell’Atto Costitutivo.
In caso di assenza o di impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.
TITOLO VIII
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21 – Al Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto dalla legge o da delibera dell’Assemblea degli associati, si applicano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO
Art. 22 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
Il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altra associazione di volontariato, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO X
CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI
Art. 23 – Ogni controversia che sorga tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi, o i liquidatori, in dipendenza dell’attività dell’Associazione o dell’interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio di tre arbitri, purché non riguardi questioni riservate per legge alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria.
Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.
La parte che desideri sottoporre la controversia ad arbitrato ne informa l’altra con una comunicazione contenente anche il nome dell’arbitro designato.
Nel caso che l’altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi, o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha la sede l’Associazione ad istanza della parte più diligente.
La stessa procedura si applica nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.
Gli arbitri, quali amichevoli compositori e delegati a transigere, decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell’arbitrato libero.
Il Collegio arbitrale, che determina anche i costi dell’arbitrato e la relativa attribuzione, comunica la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo è completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta). Fermo resta l’impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.
Art. 24 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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AIMAD
Associazione Italiana
Malattie Apparato Digerente
Via Andreini, 18
40127 Bologna
contatti: 335 407449
Email: info@aimad.it
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